L’Agenzia delle Entrate ha dato la risposta n. 372 del 7 luglio 2023, con cui statuisce i termini di pagamento della definizione agevolata dei ruoli senza interessi e sanzioni.
Il pagamento delle somme dovute può avvenire in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023, oppure nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda di importo pari al 10% ciascuna delle somme complessivamente dovute, scadenti il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023; le altre 16 rate, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024.
Entro il 30 settembre 2023, l’agente della Riscossione invia una comunicazione ai debitori che hanno presentato la dichiarazione entro il 30 giugno 2023 contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Questa comunicazione è disponibile altresì anche nell’area riservata del sito dell’agenzia della Riscossione.
Le modalità di versamento sono stabilite dalla legge di bilancio 2023 (n. 197/2022) che sancisce:
• mediante domiciliazione sul conto corrente e;
• mediante moduli di pagamento precompilati, (allegati alla comunicazione) ;
• presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Come si evince dalla norma, non è prevista la compensazione tramite Modello F24.
Nella comunicazione precitata si fa riferimento alla circolare dell’Agenzia n. 25/2020 che, in relazione alla rottamazione-ter, ribadisce che non sono previste modalità di assolvimento del debito diverse da quelle sopra indicate.
Inoltre, la legge di Bilancio 2023 non effettua richiami alla disciplina in tema di compensazione dei crediti ”commerciali” vantati nei confronti delle pubbliche amministrazione, e pertanto per saldare le somme dovute per la rottamazione-quater non è possibile utilizzare il credito IVA né i crediti commerciali di cui si dispone.