La legge di bilancio 2023 ha introdotto la Flat Tax incrementale, ovvero la possibilità per l’anno 2023 di applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali sul reddito d’impresa o professionale incrementale rispetto ai risultati del triennio precedente (2020-2022).
Tale regime è alternativo all’adozione del regime forfettario sul 2023.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al predetto regime con la Circolare 28.6.2023, n. 18/E, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi al fine di poter beneficiare di tale agevolazione.
Requisito soggettivo
Può fruire del regime di flat tax solo la persona fisica titolare di partita IVA che eserciti in via diretta un’attività d’impresa, arte o professione che, per l’anno 2023, non si trovi ad applicare il regime forfettario ex L. 190/2014 o il regime dei contribuenti minimi (cd. “regime di vantaggio” ex DL 98/2011).
Pertanto, non rientrano nel regime agevolato, pur avendo la natura di reddito d’impresa/professionale, tutti coloro che non svolgono direttamente l’attività e per i quali i redditi sono imputati per trasparenza (quadro RH):
- società di persone o dagli studi associati;
- Srl in regime di trasparenza fiscale (art. 116, TUIR);
- impresa familiare/azienda coniugale.
Per l’impresa familiare, l’Agenzia chiarisce che il soggetto che può godere del’agevolazione è solo l’imprenditore relativamente alla percentuale di reddito a lui imputabile, senza considerare la quota di reddito dichiarata dai collaboratori.
In relazione all’incompatibilità del regime di imposta sostitutiva rispetto ad altri regimi agevolati, l’Agenzia ritiene che la stessa non opera nel caso in cui il regime sia stato applicato solo in uno o più periodi del triennio 2020-2022 e che può usufruire della flat tax incrementale anche il contribuente che nel 2023 decade dal regime forfettario a seguito del superamento del limite di euro 100.000 di ricavi.
Requisito oggettivo
Possono accedere all’agevolazione in esame i soggetti che hanno esercitato l’attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento.
Sul punto l’Agenzia precisa che in caso di inizio dell’attività successivamente all’1.1.2020 il raffronto per individuare il maggior reddito va fatto:
- ragguagliando all’intero anno il reddito derivante dall’attività esercitata per una frazione dell’anno;
- confrontando il predetto dato con i redditi del triennio.
Modalità di calcolo
Il calcolo sarà effettuato applicando l’aliquota fissa del 15%, in sostitutizione dell’aliquota IRPEF progressiva e delle relativa addizionali, su una base imponibile non superiore ad euro 40.000 derivante dalla differenza tra il reddito determinato nel 2023 e quello più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022, decurtata di un importo pari al 5% di franchigia.
L’eventuale eccedenza è soggetta ad IRPEF secondo i criteri ordinari, applicando le aliquote in base agli scaglioni di reddito (art. 11, Tuir) e non deve essere considerato il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva.
Nel caso dell’impresa familiare, il reddito da prendere in riferimento ai fini della verifica dell’incremento è il reddito totale dell’impresa familiare, alla differenza verrà poi applicata la percentuale di reddito imputabile direttamente all’imprenditore.