Il credito d’imposta per ricerca e Sviluppo, di cui abbiamo beneficiato per gli anni 2015 2019 ha subito un aggiornamento a cura della legge 160/2019 cd “legge di bilancio 2020”.
Il credito d’imposta che conosciamo per essere legato alla ricerca,sviluppo e innovazione tecnologica, si estende anche ad altre attività innovative (design e ideazione estetica).
La novità del 2020 e’ che la base di calcolo del nuovo credito d’imposta ha diverse percentuali di calcolo differenziate in base alla tipologia di investimenti.
Con il DM 182/2020, sono stati forniti i chiarimenti operativi che permettono:
– la definizione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica Che possono beneficiare del credo imposta nonché
– l’individuazione, (per innovazione tecnologica) sia dell’obiettivo di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica,
– la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d’imposta.
Nel 2020, in periodo di emergenza Covid, il c.d. “decreto Rilancio” ha apportato alcune variazioni rispetto alla L. 160/2019 prevedendo l’estensione, ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili rilevanti, ai contratti stipulati con start up innovative ed al potenziamento del credito d’imposta per il Sud.
Nonostante ormai siano passati praticamente molti mesi dall’emanazione dei provvedimenti sopra citati, ad oggi l’Agenzia delle Entrate non ancora provveduto ad aggiornare i chiarimenti e le istruzioni operative, ragion per cui in mancanza di precisa indicazione si ritiene di poter far riferimento alle indicazioni fornite In precedenza.
L’agevolazione in esame viene definita avente natura automatica in quanto non richiede il preventivo assenso da parte dell’Agenzia delle Entrate.
I Soggetti beneficiari, come nella precedente formulazione, sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato senza distinzione di forma giuridica; settore di appartenenza, dimensione, regime fiscale.
Viene previsto che il beneficio viene concesso si sono rispettate le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabili in ciascun settore e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Resta esclusi i soggetti in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale.
L’agevolazione in esame è valida per il 2020 per i soggetti “solari”, e le spese agevolabili sono quelle imputabili al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
Questo particolare riferimento temporale significa che per l’acquisto di beni mobili, si fa riferimento alla data di consegna o spedizione e per le prestazioni di servizi, le spese si considerano sostenute alla data di ultimazione delle prestazioni. Fa sempre eccezione il criterio di imputazione delle spese di certificazione della documentazione contabile si considerano imputabili allo stesso periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti delle attività ammissibili.
La modifica più significativa è legata alla tipologia di attività ammissibili come previsto dall’art. 1 co. 200 della L. 160/2019.
Sono infatti ammesse le attività di ricerca e sviluppo relative a:
- ricerca fondamentale,
- ricerca industriale,
- sviluppo sperimentale,
sia in campo scientifico o tecnologico.
La definizione di tali attività rispetta sempre i criteri OCSE come previsti dal Manuale di Frascati 2015, nel rispetto dell’art. 2 co. 1 del DM 26.5.2020.
Per ricerca fondamentale si intendono i lavori sperimentali o teorici finalizzati ad acquisire nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, (sia con l’analisi di proprietà e di strutture di fenomeni fisici e naturali, senza che ciò si traduca obbligatoriamente in una applicazione a breve-medio termine delle nuove conoscenze): i risultati restano pertanto spesso teorici e legati ai lavori sperimentali.
Per ricerca industriale si intende l’attività che individuare l’utilizzazione o applicazione delle conoscenze conseguenti alla ricerca fondamentale, ed originano nuove soluzioni per raggiungere un obiettivo predeterminato: I risultati in questo caso sono costituiti in generale da un modello di prova che permette riscontrare concretamente le teorie sviluppate, per valutare la fattibilità di dare origine alla sperimentazione.
L’attività di sviluppo sperimentale è il terzo tassello della ricerca, in cui i lavori basati sulle conoscenze ottenute con la ricerca vengono effettuati per acquisire ulteriori conoscenze che permetteranno la realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o il miglioramento significativo di prodotti / processi esistenti, per il quale s’intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e non rappresentano solo il risultato di un semplice miglior utilizzo. I risultati del lavoro di sviluppo sperimentale è solitamente un prototipo (modello originale con le qualità e le caratteristiche di funzionamento del prodotto e che permette di effettuare prove atte ad apportare le modifiche per definire le caratteristiche finali del prodotto) o un impianto pilota (insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature che permette di testare un prodotto in un ambiente prossimo alla realtà)
Prende sempre più importanza la condizione del progresso della conoscenza. L’art. 2 co. 3 del DM 26.5.2020, prevede che per essere ammissibile le attività di ricerca e sviluppo devono perseguire un progresso della conoscenza in un campo scientifico o tecnologico: mentre non ha più significato il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze di una singola impresa.
Pertanto, occorre che l’adattamento delle conoscenze in un campo della scienza
– permetta di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente attuabile;
– non permetta e/o realizzare l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato;
Costi di ricerca e sviluppo agevolabili
Come in precedenza sono agevolabili le varie tipologie di costi e precisamente
Spese per il personale: ricomprendono le spese per il personale relative a ricercatori e tecnici:
sia dipendenti che lavoratori autonomi, purché direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa. I soggetti di età non superiore a 35 anni alla data dell’assunzione godono della maggiorazione del 50% (e quindi il loro costo rileva per un importo pari al 150% del loro ammontare) a condizione che
- non siano mai stati assunti quali dipendenti presso altre imprese, (ad eccezione dell’apprendistato) con contratti di lavoro subordinato,
- siano in possesso di un titolo di dottore di ricerca o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o
- siano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
- siano impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo in strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.
Per l’attività svolta da amministratori e soci l’ammissibilità delle relative spese non può eccedere il 50% del compenso fisso ordinario annuo spettante.
La documentazione contabile per il personale deve comprendere anche i fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività.
Per i beni materiali e immateriali sono agevolabili le quote di ammortamento, e le spese relative ai beni materiali utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo o per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nei limiti dell’importo fiscalmente deducibile eventualmente proporzionato alla percentuale di utilizzo qualora i beni siano utilizzati anche nelle ordinarie attività dell’impresa, ma con un limite massimo pari al 30% delle spese di personale
Rientrano anche i contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, che qualora si tratti di contratti stipulati con Università e start up innovative godono della maggiorazione del 50% (la base di calcolo è pari quindi al 150%)
Sono agevolabili i costi e le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale, se utilizzate direttamente ed esclusivamente per l’attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo dell’importo fiscalmente deducibile, fino al limite di un milione di euro.
I servizi di consulenza sono agevolabili se inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, entro il limite del 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per i contratti extra-muros ammissibili (senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste), sempre che i contratti siano riferiti a soggetti residenti nello Stato, in altri stati membri dell’UE o in Stati white list.
I materiali per la realizzazione di prototipi sono ammissibili nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili e in mancanza, in quanto trattasi di contratti di ricerca extra-muros, del 30% dei costi di tali contratti.
Qual è il 2020 cambiano completamente le percentuali di riconoscimento ed è ammissibilità al beneficio per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili: infatti il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo e nel limite massimo di 3 milioni di euro.
Il DL 34/2020 ha previsto una maggiorazione per le regioni del Sud Innalzando il limite del 12% al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese, ed al 45% per le piccole imprese.
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Fin qui abbiamo visto il credito d’imposta che conosciamo con le variazioni relative alla attività ed alle percentuali come sopra descritte, ma le novità più grande sono legate al riconoscimento del credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica di cui all’art. 1 comma 201 della l. 160/2019).
L’identificazione delle attività di innovazione tecnologica ammissibili segue le regole indicate nell’art. 3 del DM 26.5.2020, tenendo conto delle linee guida elaborate dall’OCSE nel Manuale di Oslo. (attenzione il riferimento non è più al Manuale di Frascati).
Sono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
Viene fornita anche una più precisa nozione di prodotto o processo nuovi o migliorato.
Ci si riferisce infatti a beni o servizi che mostrano delle differenze rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, legati sia a caratteristiche tecniche, componenti, materiali, facilità d’impiego, semplificazione di utilizzo, maggiore flessibilità o di Qualsiasi altro elemento connesso a prestazioni e/o funzionalità;
oppure a processi nuovi o migliorati connessi a metodologie di produzione e/o distribuzione con modificazioni rilevanti di tecnologia, di impianti/macchinari/attrezzature, oppure per efficienza di risorse.
Le attività ammissibili sono limitate tuttavia alla fase iniziale della progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche, e tutto ciò che concerne fino a che non si arrivi alla fase di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.
Per questo motivo restano escluse
- le attività dette di routine (miglioramento di qualità dei prodotti per differenziarli da quelli della concorrenza soprattutto per elementi estetici)
- le attività per adeguamento un prodotto esistente a richiesta del cliente;
- le attività di controllo di qualità e/o la standardizzazione di prodotti.
Non comportano attività di innovazione tecnologica agevolabili :
- le modifiche ai prodotti e/o processi già realizzati dall’impresa;
- i lavori per la risoluzione di problemi tecnici legati al e funzionamento dei processi di produzione o per eliminare difetti di fabbricazione
- i lavori svolti per personalizzare i prodotti su specifica richiesta di un cliente
- i lavori svolti per controllo di qualità, per standardizzazione e/o l’adeguamento di processi e prodotti a norme di sicurezza, salute e igiene o in materia ambientale.
- Le attività di innovazione tecnologica per le quali si applica la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta dal 6% al 10%. Sono quelle di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.
L’esemplificazione tecnica delle Diverse tipologie di integrazione fra moduli , sistemi di architettura Aziendale , interconnessioni fa hardware software e macchinari impianti è variegata: citiamo per esemplificazione solamente la digitalizzazione di processi e prodotti fra cui la manutenzione predittiva per macchine utensili CNC, e le soluzioni che permettano miglioramenti nella gestione della produzione con assegnazione dei lavori alle macchine, abbinando gestione della forza lavoro, macchine ed utensili per ridurre i tempi di produzione, ridurre i costi e migliorare produttività e produzione, in pratica l’integrazione digitali, tra il sistema informatico di impresa e le diverse fasi produttive
Stante il tecnicismo delle soluzioni individuate e preferibile rinviare in questo caso alla lettura diretta del decreto ministeriale.
L’altro fronte belle novità legate credito d’imposta si connette direttamente alla transizione ecologica, termine che identifica i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare. Volendo brevemente esemplificare significa rivolgersi a:
- progettazione di prodotti sostenibili che abbiano una maggiore durata e siano progettati per poter essere riutilizzati, anche alla fine del loro ciclo di vita per ridurre l’impatto ambientale –
- realizzazione di catene a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali
- modelli di sinergia tra sistemi industriali in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
- l’adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione post-uso per facilitarne il recupero di materiali
Anche in questo caso stante il particolare tecnicismo delle diverse soluzioni tecniche preferiamo far riferimento direttamente al decreto ministeriale.
I Costi di innovazione agevolabili, come per le altre tipologie di agevolazioni connesse alla ricerca e sviluppo, anche in questo caso sono agevolabili le seguenti tipologie di costi spese per il personale;
- quote di ammortamento, e altre spese relative ai beni materiali
- spese per contratti di ricerca extra-muros;
- spese per servizi di consulenza;
- spese per materiali per la realizzazione di prototipi.
La grossa novità è che per le attività di innovazione tecnologica, ci sono drasticamente ridotto il contributo, che è concesso in misura pari al 6% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, mentre per la transizione ecologica il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Un ulteriore nuovo elemento beh credito per ricerca e sviluppo del 2020 e legato all’incentivo riconosciuto anche per altre attività innovative: con questa definizione ci si riferisce principalmente alle attività di design e ideazione estetica, che siano svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Rientrano i lavori di design e ideazione estetica per innovare in i prodotti dell’impresa nella forma e negli altri elementi non tecnici o funzionali, (caratteristiche delle linee, contorni, colori, ornamenti).
Si precisa che per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e icaratteri tipografici.
Per le imprese operanti nel settore rientrano nel beneficio del credito d’imposta i lavori per la realizzazione di nuove collezioni o campionari con elementi di novità rispetto ai precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori, ad altri elementi rilevanti.
Restano esclusi gli adattamenti di una collezione esistente con l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti (la modifica unicamente dei colori o di un elemento di dettaglio).
Anche in questo caso tutte le attività ammissibili riguardano comunque la sola fase iniziale che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
I costi di design e ideazione estetica ammessi al beneficio del credito d’imposta. Riguardano come in precedenza le seguenti tipologie
- spese per il personale;
- quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software;
- spese per contratti di ricerca extra-muros;
- spese per servizi di consulenza;
- spese per materiali per la realizzazione di prototipi.
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro
Utilizzo del credito d’imposta
Qui troviamo un’altra novità del 2020.
oltre alla riduzione delle percentuali
Il credito d’imposta è utilizzabile, in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, dopo l’adempimento degli obblighi di certificazione previsti, ma è utilizzabile esclusivamente mediante ripartizione in tre quote annuali di pari importo;
Restano invariate le ulteriori condizioni in materia di compensazioni, in quanto il credito d’imposta non sottostà al limite annuale di utilizzazione di 250.000 da quadro RU, ed al limite generale delle compensazioni da F24, pari a 700.000,00 euro (1 milione solo per il 2020).
Il credito d’imposta non può Essere trasferito o ceduto (neanche all’interno del consolidato fiscale), mentre non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e IRAP.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, (Bisogna però tener presente che la agevolazione comunque perfetto del cumulo non porti al superamento del costo sostenuto).
Sono previsti alcuni obblighi documentali, fra cui la certificazione della documentazione contabile rilasciata da un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con le stesse regole in merito alla natura del revisore, mentre l’utilizzo in compensazione del credito può avvenire a decorrere dal periodo d’imposta successivo, solo dopo l’avvenuta certificazione, e per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese per adempiere certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000,00 euro.
La certificazione può essere redatta in forma libera e deve contenere l’attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti, ed è previsto altresì l’obbligo di redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo e innovazione svolte in ciascun periodo d’imposta
Dalla relazione tecnica devono risultare, a titolo esemplificativo:
- la descrizione del progetto;
- l’individuazione delle incertezze tecnologiche non superabili con le attuali conoscenze per cui si è reso opportuno svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo;
- gli elementi rilevanti per la valutazione della “novità” dei nuovi prodotti o dei nuovi processi per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti apportati rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo del prodotto.
La relazione tecnica deve contenere ulteriori informazioni sugli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e/o di transizione ecologica perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi.
È altresì previsto l’obbligo di effettuare una comunicazione al ministero dello sviluppo economico, per la quale il Mise ha precisato che la comunicazione è utile solo a scopo conoscitivo per monitorare la diffusione delle misure agevolative e non risulta essere una condizione preventiva di accesso al credito di imposta (il mancato invio non comporta la decadenza dal beneficio).
Il Mise ha precisato che la comunicazione dovrà essere inviata a consuntivo, dopo la chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili e per la quale verranno stabiliti modalità e termini di invio i con un apposito DM di prossima emanazione, mentre l’Agenzia delle Entrate resta il soggetto demandato all’effettuazione dei controlli in merito alla spettanza del credito d’imposta.
Fabrizio Giola