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È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.
Con l’intento di rafforzare la tutela dei professionisti, la Legge disciplina l’equo compenso delle prestazioni rese a favore di determinate imprese che, per natura, dimensioni o fatturato, sono considerate contraenti forti, capaci di definire uno squilibrio nei rapporti con il professionista.
Trattasi in particolare dello svolgimento, anche in forma associata o societaria, di prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del Codice civile in favore di banche e assicurazioni o loro controllate, delle loro mandatarie e delle imprese con più di 50 lavoratori o con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
L’art. 1 definisce l’equo compenso come la «corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonchè conforme ai compensi previsti rispettivamente:
- a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense);
- b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- c) per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale».
Le nuove disposizioni si applicano ai rapporti professionali di prestazione d’opera intellettuale svolti dal professionista, anche in forma associata o societaria, a favore di «imprese bancarie e assicurative nonchè delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro».
Le norme si applicano inoltre alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico di cui al D.Lgs. n. 175/2016.
Per consultare il testo della L. n. 49/2023, cliccare QUI. https://www.tuttocamere.it/files/telegram/2023_49_GU.pdf