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4 Settembre 2024

Disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi della Riforma fiscale – Novità del DLgs. 5.8.2024 n. 108

 

1 Premessa

Il DLgs. 5.8.2024 n. 108 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5.8.2024 n. 182) ha apportato modifiche e integrazioni ai decreti legislativi attuativi della Riforma fiscale prevista dalla L. 111/2023.

Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DLgs. 108/2024.

2 Ulteriore modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

L’art. 11 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, l’art. 2 co. 6 lett. a) del DLgs. 108/2024 modifica nuovamente i termini a regime per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, viene pertanto disposto il differimento:

  • al 31 ottobre (rispetto al 30 settembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto al precedente termine dell’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta);

I modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, relativi al periodo d’imposta 2023 dei soggetti “solari”, dovranno quindi essere presentati in via telematica entro il 31.10.2024.

Conseguentemente, è stato abrogato l’art. 38 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, il quale aveva stabilito il termine del 15.10.2024.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente al 2.5.2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i precedenti termini di presentazione, vale a dire entro l’ultimo giorno dell’undi­ce­simo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

3 Rottamazione dei ruoli – rata scaduta il 31.7.2024 – postici­pazione al 15.9.2024

L’art. 6 del DLgs. 108/2024 dispone la posticipazione della quinta rata, scaduta il 31.7.2024, al 15.9.2024. È comunque considerato valido il pagamento eseguito con 5 giorni di ritardo.

Come indicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, considerando i differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi o di sabato (il 15.9.2024 cade di domenica, il 21.9.2024 di sabato e il 22.9.2024 di nuovo di domenica), vengono considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 23.9.2024.

4 Soggetti isa e forfetari – versamenti entro il 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,4%

Con l’art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13 erano stati prorogati al 31.7.2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadevano il 30.6.2024 in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).

L’art. 4 co. 1 lett. t) del DLgs. 108/2024 integra il suddetto art. 37, stabilendo che i versamenti in esame possono essere effettuati entro il 30.8.2024 (30° giorno successivo al 31.7.2024), maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

5 Versamenti iva periodici – importi inferiori al limite minimo

L’art. 2 co. 2 del DLgs. 108/2024 apporta modifiche alla disciplina dei versamenti IVA periodici.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 co. 4 del DPR 23.3.98 n. 100, come modificato dal DLgs. 8.1.2024 n. 1, se l’importo di IVA periodica dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. La previsione si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024.

L’art. 2 co. 2 del DLgs. 108/2024, modificando nuovamente l’art. 1 co. 4 del DPR 100/98, precisa che il versamento dell’IVA a debito risultante dalla liquidazione periodica del mese di dicembre è effettuato in ogni caso entro il giorno 16 del mese successivo, anche se di importo inferiore al limite minimo di 100,00 euro.

La precisazione si è resa necessaria in quanto il termine del 16 dicembre non poteva di fatto applicarsi per le somme dovute in base alla liquidazione del medesimo mese di dicembre (cfr. relazione tecnica al DLgs. 108/2024).

In sostanza, i soggetti che liquidano l’imposta mensilmente, quand’anche evidenzino nella liquidazione periodica del mese di dicembre un importo di IVA a debito non superiore a 100,00 euro, sono tenuti a versare tale importo entro il 16 gennaio dell’anno successivo.

L’art. 2 co. 3 del DLgs. 108/2024 fissa al 16 novembre il termine ultimo entro il quale i soggetti che liquidano l’IVA trimestralmente per opzione, ai sensi dell’art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542, devono versare l’imposta dovuta in relazione ai primi tre trimestri dell’anno, nel caso in cui il relativo importo non superi il limite di 100,00 euro. Viene modificato, a tal fine, l’art. 7 co. 1 lett. a) del DPR 542/99.

Come ricordato al paragrafo precedente, il DLgs. 1/2024 ha modificato la disciplina dei versamenti dell’IVA periodica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024, stabilendo che se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il termine del 16 dicembre, tuttavia, rischiava di determinare alcune criticità per i soggetti con liquidazione trimestrale, costituendo una scadenza aggiuntiva per i versamenti IVA. L’art. 2 co. 3 del DLgs. 108/2024 ha dunque anticipato la scadenza al 16 novembre, in modo da farla coincidere con quella ordinaria prevista per il versamento dell’IVA relativa al terzo trimestre.

6 Comunicazioni bonarie – estensione del termine per la definizione

Mediante l’art. 3 del DLgs. 108/2024, viene elevato da 30 a 60 giorni il termine entro cui è possibile definire le comunicazioni bonarie, sia per la liquidazione automatica della dichiarazione sia per il controllo formale della dichiarazione.

Le violazioni emergenti da liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione, sanzionate nella misura del 30% (ovvero del 25% per le violazioni commesse dall’1.9.2024), sono ridotte, rispettivamente, a 1/3 o a 2/3.

Onde fruire di tale riduzione a 1/3 o a 2/3 della sanzione, gli importi totali o la prima rata devono essere pagati entro 30 giorni (ora 60) dal ricevimento della comunicazione bonaria.

Viene altresì elevato da 30 a 60 giorni il termine per fornire i chiarimenti richiesti a seguito della comunicazione bonaria.

Rimane, di contro, invariato il termine di 90 giorni per la definizione laddove, in tema di liquidazione automatica della dichiarazione, l’avviso bonario sia stato inviato all’intermediario abilitato che ha trasmesso la dichiarazione.

Il nuovo termine di 60 giorni opera per le comunicazioni bonarie elaborate dall’1.1.2025.

Di conseguenza, per le comunicazioni elaborate sino al 31.12.2024 continua a trovare applicazione il termine di 30 giorni, sia per pagare tutte le somme o la prima rata sia per fornire i chiarimenti richiesti.

Non viene modificato il termine (che rimane quindi di 30 giorni) per pagare tutte le somme o la prima rata a seguito dell’avviso bonario scaturente dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata. Nel caso della tassazione separata l’avviso bonario non richiede il pagamento di sanzioni, considerato che le imposte derivanti dai redditi soggetti a tassazione separata sono liquidate d’ufficio. Le sanzioni sono irrogate solo se gli importi vengono pagati tardivamente o non vengono pagati.

 

Fonte Eutekne