Dalla lettura della bozza del testo del D.Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri in data 30 aprile, si desume una norma in lavorazione che prevede l’affrancamento delle riserve in sospensione.
Tale possibilità è generalmente collegata ad una legge di rivalutazione, questa volta invece il legislatore ha conteplato la norma sepraratamente, dandone una valenza del tutto autonoma.
Era dalla L. 311/2004, art. 1 commi 473-478, che non si presentava una simile opportunità, che dovrebbe interessare indistintamente tutti i saldi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
La norma proposta consente di affrancare le riserve in sospensione d’imposta con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 10%.
Il pagamento dovrà essere effettuato “obbligatoriamente” in quattro rate di pari importo, scadenti entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dell’esercizio con riferimento al quale è effettuato l’affrancamento e dei tre successivi. La dilazione, che dovrebbe essere senza interessi, può configurarsi senz’altro come un incentivo determinante ai fini della scelta dell’affrancamento.
L’occasione sembra senz’altro allettante per le società di persone rispetto alle società di capitali. Queste ultime infatti, con l’affrancamento, ottengono una riserva di utili alla cui distribuzione sono applicabili le imposte ordinarie, mentre per le società di persone con il pagamento dell’imposta sostitutiva si esaurisce ogni pendenza e la riserva può essere liberamente distribuita.
Le disposizioni attuative dell’affrancamento saranno dettate con un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, pertanto Vi terremo aggiornati.